Rissa

reato dell'ordinamento giuridico italiano
Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Rissa (disambigua).

La rissa è una lite violenta tra più parti, generalmente rumorosa e volgare, con scambio di percosse fisiche, che talvolta può degenerare anche nell'uso delle armi.[1] In molti ordinamenti, la rissa è considerata un reato contro l'ordine pubblico.

La rissa (1855), Ernest Meissonier

Nel diritto

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Australia

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Nel Nuovo Galles del Sud, la sezione 93C del Crimes Act 1900 riporta che una persona sarà colpevole di rissa se ricorre a minacce di uso della violenza in modo illecito verso un altro individuo e il suo comportamento è tale da indurre una persona di carattere fermo presente sulla scena a temere per la sua personale sicurezza.[2] Un soggetto sarà colpevole di rissa solo se ricorre a minacce o l'uso diretto della violenza, o è al corrente che la sua condotta può essere violenta o minaccia apertamente l'uso della violenza.[3] La pena massima per un reato che viene meno a quanto riporta l'articolo 93C è di 10 anni di reclusione.[4]

Nel Queensland l'articolo 72 del Criminal Code of 1899 definisce la rissa come la partecipazione a una lotta che avviene in strada o un qualsiasi altro luogo a cui il pubblico ha accesso.[5] Questa definizione è tratta da quella del Criminal Code Bill of 1880, cl. 96. L'articolo 72 asserisce che «Compie un reato minore chiunque prenda parte ad una lotta in un luogo pubblico, o partecipi ad una lotta di natura tale da allarmare il pubblico in qualsiasi altro luogo al quale il pubblico abbia accesso. Pena massima: 1 anno di reclusione.»[6]

Nella Victoria, la rissa faceva parte dei reati del common law fino al 2017, anno in cui si decise di inserirla tra i reati nell'articolo 195H del Crimes Act 1958 (Vic). L'articolo riporta che la rissa è l'uso della violenza, o il ricorso di minacce di violenza, da parte di una persona in un modo che indurrebbe terrore a un soggetto sufficientemente risoluto. Tuttavia, una persona che commette questo comportamento può essere ritenuta colpevole di rissa solo se l'uso o la minaccia dell'uso della violenza viene percepito da entrambe le parti, o se la persona è sconsiderata qualora il comportamento comporta l'uso o la minaccia di violenza. Se giudicata colpevole, la pena massima che può essere inflitta per rissa è la reclusione per 5 anni; se al momento del reato la persona indossava un rivestimento del viso utilizzato principalmente per nascondere la loro identità o per proteggerli dagli effetti della folla sostanze di controllo, la detenzione arriva a 7 anni.[7]

  Lo stesso argomento in dettaglio: Rissa (ordinamento italiano).

In Italia la rissa è normata dall'art. 588 c.p.c. e commettono reato tutti i partecipanti che ne abbiano coscienza e volontà, con intento offensivo e difensivo. Non è necessario che si verifichino effettivamente lesioni alle persone (come invece era nel precedente Codice Zanardelli).[8]

Regno Unito

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Dal 1987, in Inghilterra e Galles, la rissa non è più considerata un reato in materia di diritto comune.[9][10][11] Nonostante questo, la rissa viene condannata e definita dall'articolo 3 del Public Order Act 1986.[12]

La rissa è considerata un reato grave ai sensi del Criminal Justice (Northern Ireland) Order 2008, emanato nell'Irlanda del Nord.

  1. ^ Rissa, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  2. ^ (EN) Colosimo and Ors v Director of Public Prosecutions (NSW) [2005] NSWSC 854 (25 August 2005), su austlii.edu.au. URL consultato il 22 luglio 2024.
  3. ^ (EN) Crimes Act 1900 (NSW) s 93D(2) AustLII, su austlii.edu.au. URL consultato il 22 luglio 2024.
  4. ^ (EN) Crimes Act 1900 (NSW) s 93C(1) AustLII, su austlii.edu.au. URL consultato il 22 luglio 2024.
  5. ^ Schedule 1 to the Criminal Code Act 1899 (Qld)
  6. ^ (EN) Criminal Code Act 1899 (PDF), su legislation.qld.gov.au. URL consultato il 22 luglio 2024.
  7. ^ (EN) Crimes Act 1958 - Section 195H, su classic.austlii.edu.au. URL consultato il 22 luglio 2024.
  8. ^ Rissa, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  9. ^ (EN) The Public Order Act 1986, section 9(1), su legislation.gov.uk. URL consultato il 22 luglio 2024.
  10. ^ The Public Order Act 1986, section 42
  11. ^ (EN) The Public Order Act 1986 (Commencement No. 2) Order 1987, article 2 and Schedule (1987/198 (C. 4)), su legislation.gov.uk. URL consultato il 22 luglio 2024.
  12. ^ (EN) Section 3 of the Public Order Act 1986 from Legislation.gov.uk., su legislation.gov.uk. URL consultato il 22 luglio 2024.

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